CONDIZIONI GENERALI


Condizioni Generali di Contratto
(Ed. II, 2018)


1.Premesse
La World Biz Meeting s.r.l., con sede legale in Torino (10135), via Buriasco 20/12, Codice Fiscale e Partita IVA 11467760010 (la “WBM”), e per essa il/la professionista indicato/a nel contratto di prestazione di servizi, accetta di assistervi ai termini e condizioni ivi indicati (il “Contratto di Prestazione di Servizi” o più semplicemente il (“Contratto”) che vi è stato consegnato unitamente alle presenti Condizioni Generali, e per mezzo del quale avete concluso con la WBM un accordo di consulenza e assistenza commerciale.
Tutti i riferimenti a “noi”, “nostro/a/i/e” e “ci” si riferiscono alla WBM, mentre i riferimenti a “voi”, “vostro/a/i/e” e “vi” si riferiscono al cliente o ai clienti cui si fa riferimento nel Contratto di Prestazione di Servizi (il “Cliente”).
Ai fini delle presenti Condizioni Generali, la WBM ed il Cliente sono qui di seguito definiti congiuntamente quali le “Parti” e ciascuna, singolarmente quale la “Parte”.

2. Interpretazione
Il Contratto di Prestazione di Servizi deve essere letto unitamente alle presenti Condizioni Generali, poiché i due documenti formano insieme tra loro l’accordo integrale in essere tra la WBM ed il Cliente rispetto all’attività di consulenza ed assistenza conferitoci.
Se e nella misura in cui le Condizioni Generali dovessero risultare in conflitto con il Contratto di Prestazione di Servizi, sarà quest’ultimo a prevalere.

3.Oggetto del Contratto
Le Condizioni Generali hanno ad oggetto l’espletamento di attività di consulenza ed assistenza business, tra le quali – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – possono essere comprese l’attività di ricerca e sviluppo di prodotti e servizi, lo studio di nuove strategie commerciali, la ricerca preliminare di opportunità business, l’attività di esplorazione e selezione di partners e/o targets, l’analisi e la valutazione di aspetti societari e/o commerciali, l’assistenza nei vari incontri con tutta l’organizzazione operativa e logistica necessaria – oltre a quanto ulteriormente specificato nel Contratto.

4.Modalità di svolgimento dei servizi
La WBM si impegna a prestare i servizi, mettendo a disposizione del Cliente il proprio personale, fornito di adeguata e qualificata esperienza professionale nel settore della consulenza commerciale con riferimento alle attività di volta in volta richieste.
Senza alcun pregiudizio rispetto a quanto più precisamente previsto dal Contratto, nell’ambito della prestazione dei servizi di cui alla clausola 3 (Oggetto del Contratto), la WBM dovrà:
(a) predisporre e condividere con il Cliente analisi e programmi relativi a potenziali opportunità business, secondo le modalità e le tempistiche che saranno concordate di volta in volta con il medesimo;
(b) fornire al Cliente contatti con soggetti rilevanti, al fine di approfondire e/o realizzare opportunità business e contatti con i principali operatori del settore, potenzialmente interessati ad operazioni di co-investimento;
(c) svolgere ogni attività ragionevolmente richiesta dal Cliente e prestare la massima collaborazione al fine di fornire ogni informazione integrativa per la valutazione delle opportunità business condivise;
(d) assistenza nelle attività di identificazione e valutazione della migliore strategia aziendale e/o commerciale;
(e) svolgere ogni attività necessaria per una positiva conclusione di trattative e/o possibili operazioni commerciali e/o societarie, fino anche alle negoziazioni finali;
in aggiunta a quanto sopra, laddove specificamente concordato;
(f) fornire al Cliente visibilità sul proprio sito www.worldbizmeeting.com per l’intera durata del Contratto, per dare evidenza alla relativa azienda (presentazione di massimo 150 parole e link al sito) e ad una selezione di prodotti e/o servizi (massimo 3, descrizione di massimo 70 parole ciascuno) con lo scopo di favorire la ricerca diretta di distributori/produttori/partners/targets.
I servizi oggetto del Contratto, in relazione alle esigenze di ogni singolo Cliente, potranno essere offerti sia in lingua italiana sia in lingua giapponese, identificando la lingua inglese come ulteriore ed eventuale veicolo di comunicazione tra le Parti.

5.Contratto e modalità di esecuzione
Le proposte di Contratto ed i relativi preventivi comunicati in qualsiasi forma sono da considerarsi come non vincolanti, salva previsione esplicita di una clausola in senso contrario, ed hanno una validità temporale circoscritta ad un massimo di 60 giorni, tranne espressa diversa indicazione.
L’invio di un qualsiasi richiesta di servizi consulenziali ed assistenziali da parte del Cliente alla WBM costituisce piena e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali: nel formulare proposte d’incarico, nel richiedere l’intervento di un professionista WBM pur non sottoscrivendo formalmente un Contratto, nell’effettuare pagamenti con anticipo in favore della WBM, il Cliente dichiara di conoscere i servizi di consulenza ed assistenza prestati dalla WBM ed accetta integralmente le presenti Condizioni Generali.
Eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Cliente rispetto all’attività di consulenza ed assistenza in corso, non sono da considerarsi comprese nel prezzo inizialmente convenuto e comporteranno pertanto il diritto ad un corrispettivo aggiuntivo da concordare tra le Parti. Nel caso invece le suddette integrazioni e/o modifiche vengano richieste prima dell’inizio di ogni attività, previo accordo con il Cliente, la WBM formalizzerà allo stesso una nuova proposta con la previsione di nuovi corrispettivi relativi ai nuovi contenuti del servizio richiesto.
Nella proposta di Contrato e/o nella conferma alla richiesta di consulenza e assistenza da parte del Cliente alla WBM, restano esclusi la prestazione di quei servizi non esplicitamente previsti, nonché di eventuali servizi la cui necessità dovesse emergere nel corso della consulenza e assistenza. In caso si verifichino le predette circostanze e vengano ricevute dalla WBM in tal senso esplicite richieste da parte del Cliente, la WBM provvederà ad inoltrare un ulteriore proposta con il relativo corrispettivo, salvaguardando in ogni caso le necessità di intervento legate ad eventuali circostanze di urgenza.

6.Obblighi e responsabilità
La WBM sarà tenuta a prestare i servizi richiesti nonché ad adempiere alle obbligazioni previste dal Contratto:
(a) secondo la massima diligenza professionale, tenendo il Cliente costantemente informato in merito alle attività compiute così come richieste;
(b) collaborando in maniera stretta con il Cliente ed in conformità con le relative procedure interne sulla base di indicazioni fornite da quest’ultimo;
(c) nel rispetto delle previsioni delle leggi e/o regolamenti di volta in volta applicabili.
Resta inteso che la WBM assumerà su di sé la responsabilità del pieno e corretto adempimento dei servizi svolti e risponderà della corretta esecuzione delle operazioni alla medesima richieste dal Cliente.
La WBM non sarà tuttavia responsabile per qualsivoglia perdita che avrebbe potuto essere evitata qualora le informazioni e le spiegazioni fornite dal Cliente fossero state sufficientemente vere, precise e dettagliate; nel qual caso è fin da ora espressamene pattuito che la WBM sia sollevata da qualsiasi responsabilità.
Nella prestazione dei servizi, la WBM sarà tenuta a segnalare al Cliente ogni situazione di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza e che sia ravvisabile nell’ambito delle opportunità/operazioni proposte che coinvolga la stessa Cliente, la WBM ovvero qualunque società o soggetto giuridico dai medesimi direttamente o indirettamente controllato o che direttamente o indirettamente li controlla.
Per quanto riguarda l’ulteriore servizio di visibilità sul sito, così come eventualmente richiesto dal Cliente, la WBM si impegna a dare continuità alle prestazioni pattuite per il periodo convenuto, riservandosi nel caso solo pause di “fermo servizio” per lo svolgimento di manutenzioni tecnica ordinaria. Eventuali interventi straordinari saranno invece comunicati con un anticipo di almeno 48 ore con una comunicazione sul sito internet.
Restando inteso che nell’ambito del servizio di visibilità, il Cliente autorizza la WBM a fare uso del proprio marchio e della propria denominazione sociale, delle fotografie della propria azienda, dei propri prodotti e/o servizi selezionati, nonché previo accordo a definire in tutto o in parte il contenuto delle informazioni commerciali a cui dare risalto per la promozione della propria attività.

7.Limitazione della responsabilità
La WBM non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da caso fortuito e/o da cause di forza maggiore e/o da cause imprevedibili e/o da fatti di terzi, in ogni modo al di fuori della sfera del proprio controllo.
La WBM non assume alcuna responsabilità derivante dall’operato di altri consulenti esterni eventualmente coinvolti con il consenso del Cliente nell’affare oggetto del Contratto.
Nei limiti ammissibili per legge, la WBM non potrà essere ritenuta responsabile per i danni di qualsiasi natura, sia contrattuale sia extracontrattuale, diretti o indiretti, derivanti dall’attivazione, prestazione, cessazione e/o interruzione dei servizi qui previsti.
Inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni che dovessero derivare da inadempimento del Cliente, anche solo temporaneo, di qualunque genere e natura.
Le disposizioni della presente clausola saranno valide ed efficaci anche dopo la scadenza del Contratto, per qualunque motivo essa dovesse sopravvenire.

8.Corrispettivo
La WBM emetterà fattura al Cliente su base mensile, salvo diversi accordi specificamente presi nel Contratto di Prestazione di Servizi. Il pagamento delle fatture è dovuto entro i 15 giorni successivi alla loro emissione.
Nel caso di ritardi nel pagamento delle fatture oltre il termine sopra indicato, saranno dovuti interessi di mora nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, riservandoci in ogni caso il diritto di risolvere il Contratto, salvo ogni altro rimedio di legge.
Nel caso di risoluzione del Contratto, il Cliente dovrà pagare tutte le fatture ancora non pagate, nonché tutti i corrispettivi relativi ai servizi svolti e non ancora fatturati alla data della risoluzione, tutte le somme anticipate e le spese sostenute per le prestazioni eseguite, insieme ai costi addizionali ragionevolmente sostenuti dalla WBM derivanti dalla risoluzione del Contratto e dall’eventuale attività per il recupero dei crediti.
Tutti i corrispettivi indicati nel Contratto si intendono oltre a spese sostenute, così come documentate e previamente concordate, ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA al 22%).

9.Recesso
Le Parti avranno il diritto di recedere anticipatamente dal Contratto con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, che potrà alternativamente essere inviato a mezzo raccomandata A/R presso le relative sedi legali o a mezzo Posta Elettronica Certificata ai rispettivi indirizzi. Restando inteso che le Parti non matureranno alcun diritto e pertanto non potranno pretendere l’uno l’altra alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.
Restando tuttavia inteso quanto segue:
(a) per il Cliente, il diritto di ricevere le prestazioni dei servizi di cui al Contratto fino allo scadere del 30° giorno, salvo specifico diverso accordo intervenuto tra le Parti; mentre
(b) per la WBM, il diritto di ricevere il Corrispettivo già maturato e non ancora corrisposto per le prestazioni dei servizi effettuati di cui al Contratto fino a pari periodo, salvo diverso accordo intervenuto tra le Parti.

10.Condizione risolutiva
Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, il Contratto sarà da intendersi automaticamente risolto e privo di qualsiasi effetto qualora:
(a) il Cliente sia posto in liquidazione ovvero sia dichiarato fallito ovvero sia ammesso ad una procedura concorsuale ai sensi della normativa di volta in volta in vigore -; ovvero
(b) la WBM cessi per qualunque ragione di essere la società di consulenza ed assistenza business del Cliente.
In entrambi i casi, (i) fatto salvo il diritto della WBM di ricevere il Corrispettivo già maturato e non ancora corrisposto per le prestazioni dei servizi effettuati di cui al Contratto e (ii) senza alcun diritto per il Cliente di ricevere alcunché a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

11.Clausola risolutiva espressa
La WBM ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi di pagamento del Corrispettivo e, più precisamente, delle fatture nel termine dei 45 giorni successivi alla loro emissione, comunicando la volontà di avvalersi della presente clausola al Cliente alternativamente con lettera raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

12.Obbligo di riservatezza
La WBM si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni confidenziali legali, fiscali, contabili, tecniche, commerciali nonché qualsiasi altra informazione confidenziale riguardante il Cliente e/o il suo gruppo di appartenenza e/o la loro rispettiva attività, che siano fornite dal Cliente (o per suo conto) o che siano comunque state apprese a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento delle attività previste dal Contratto.
Le informazioni confidenziali potranno in ogni caso essere rivelate dalla WBM nei seguenti casi:
(a) ai propri consulenti, collaboratori e dipendenti, in ogni caso esclusivamente ai fini del corretto svolgimento delle proprie attività, restando inteso che la WBM richiederà a tali soggetti il rispetto del segreto professionale;
(b) su richiesta di autorità pubbliche, di vigilanza o di controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento applicabili e a condizione che non sia possibile per la WBM legittimamente rifiutare suddetta richiesta;
(c) per lo svolgimento delle attività di difesa;
(d) al fine di impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
(e) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia con il Cliente;
(f) in procedimenti concernenti le modalità della difesa degli interessi del Cliente.
Nel corso dell’esecuzione del Contratto, la WBM potrà scambiare documenti e informazioni anche confidenziali via email con il Cliente e con altri consulenti e soggetti terzi coinvolti nell’affare oggetto del Contratto. Il Cliente prende atto che la posta elettronica è un mezzo di comunicazione estremamente diffuso, ma non garantisce un alto grado di sicurezza delle informazioni, la cui confidenzialità potrebbe quindi risultare compromessa. Il Cliente autorizza la WBM ad utilizzare i messaggi di posta elettronica per la trasmissione di informazioni anche confidenziali, ove non diversamente segnalato per iscritto dal Cliente.
La WBM non potrà rivelare al Cliente o usare a suo vantaggio i documenti o le informazioni rispetto ai quali ha un dovere di confidenzialità verso terzi.

13.Protezione dei dati personali
Nell’esecuzione delle attività previste dal Contratto potranno essere trasmessi, o comunque resi accessibili, “dati personali” ai sensi del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”).
In qualità di titolare del trattamento, la WBM informa che effettuerà il trattamento dei dati personali, essenzialmente con modalità informatiche, nell’osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal GDPR e successive integrazioni, modificazioni e/o aggiornamenti, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l’unica finalità di dare esecuzione al Contratto.
Ciascuna Parte prende atto che il trattamento ha natura obbligatoria, essendo effettuato in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto non consentirebbe l’esecuzione delle attività previste nel Contratto. A tale proposito la WBM si impegna a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o trattati.
A ciascuna Parte sono garantiti i diritti di cui all’art. 15 del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall’altra Parte informazioni in merito all’esistenza ed alle finalità del trattamento, nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o trattati.
Per ogni ulteriore informazione in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Contratto si rinvia alla specifica informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che viene consegnata al Cliente unitamente Contratto.

14.Varie
Né il Contratto né qualsiasi diritto, responsabilità o obbligo da esso derivante potrà essere ceduto da una delle Parti, senza il preventivo consenso scritto dell’altra.
Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

15.Legge applicabile e Foro di competenza
Il Contratto è regolato e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana.
Per ogni controversia derivante dal Contratto, o ad essa in ogni modo collegata, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

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